La Commissione è
sede protetta per la conciliazione delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica del rapporto di lavoro.
Davanti alla Commissione è possibile sottoscrivere:
Per accedere ai suddetti servizi della Commissione la parte datoriale deve aderire alla Convenzione Quadro sottoscrivendo il relativo modulo di adesione. Il modulo sottoscritto insieme con l’informativa privacy possono essere consegnati il giorno stesso dell’incontro con la Commissione.
Per convenire modalità diverse di convenzionamento scrivere ai seguenti contatti:
commissione.conciliazione@uniroma3.it
E’ possibile stipulare convenzioni ad hoc con associazioni di rappresentanza aperte agli associati e con studi professionali aperte ai loro clienti.
PROCEDIMENTO
La Commissione ha
competenza territoriale nazionale.
Gli incontri per le conciliazioni e gli accordi in sede protetta si svolgono tutte le settimane sulle sedi di
Roma e di
Milano.
Possono essere fissati incontri in sedi diverse su tutto il territorio nazionale, in sedi diverse da Roma e Milano, su richiesta delle parti.
Le parti possono comparire innanzi alla Commissione
in presenza o anche in
video-conferenza.
Le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei necessari poteri conferiti con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
La richiesta dell’incontro può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse prenotando un appuntamento presso una delle seguenti sedi:
sede di Roma, Via Silvio D’Amico n. 77
sede di Roma, Via del Castro Pretorio n. 20
sede di Roma c/o AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), Via del Banco di Santo Spirito n. 42
sede di Milano, Via Festa del Perdono n. 7
ai seguenti contatti
Dott.ssa Annalisa Santini
tel. 06.57335807;
fax 06.57335803;
annalisa.santini@uniroma3.it
commissione.conciliazione@uniroma3.it
pec:
commissione.certificazione@ateneo.uniroma3.it
TARIFFE (OLTRE I.V.A. CON ALIQUOTA DI LEGGE):
conciliazioni delle controversie di lavoro di valore fino a € 499.000,00
(quattrocentonovantanovemila/00)
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€ 200,00 (duecento/00)
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conciliazioni delle controversie di lavoro di valore pari o superiore a € 500.000,00
(cinquecentomila/00)
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€ 300,00 (trecento/00)
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conciliazioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in caso di licenziamento dei
lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti
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€ 250,00 (duecentocinquanta)
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patti di modifica delle mansioni di cui all’art. 2103, co. 6, c.c.
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€ 250,00
(duecentocinquanta/00)
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pattuizioni di clausole elastiche nel contratto part time di cui all’art. 6, vo. 6, D. Lgs. n.
81/2015
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€ 250,00
(duecentocinquanta/00)
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pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all’art.26, co. 7, D. Lgs. 14
settembre 2015, n. 151
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€ 200,00 (duecento/00)
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conciliazioni che comprendano anche le pattuizioni di modifica delle mansioni di cui all’art. 2103, co. 6, c.c., clausole elastiche nel contratto part time di cui all’art. 6, vo. 6, D. Lgs. n.
81/2015, accordi di risoluzione del rapporto di cui all’art.26, co. 7, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
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tariffa della conciliazione incrementata di € 80,00 (ottanta/00)
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I corrispettivi sopra indicati saranno incrementati di € 100,00 (cento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l’Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata (diversa dalla sede della Commissione), ubicata nel Comune di Roma o di Milano.
Gli stessi corrispettivi saranno incrementati di € 300,00 (trecencento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l’Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata (diversa dalla sede della Commissione), ubicata al di fuori del Comune di Roma o di Milano.
Tariffe agevolate possono essere convenute a fronte di volumi consistenti di conciliazioni
CONTATTI:
Per informazioni
Dott.ssa Annalisa Santini
tel. 06.57335807;
fax 06.57335803;
annalisa.santini@uniroma3.it
commissione.conciliazione@uniroma3.it
pec:
commissione.certificazione@ateneo.uniroma3.it
Conciliazioni facoltative per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. con possibilità di sottoscrivere rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c. (artt. 410 c.p.c.; 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183)
La Commissione svolge il tentativo facoltativo di conciliazione avente ad oggetto controversie relative ai rapporti cui all’art. 409 c.p.c. (art. 410 c.p.c. e art. 31, co. 13, L. n. 183/2010) in composizione monocratica.
Vedi i modelli di verbale di conciliazione con esempi relativi alle ipotesi più ricorrenti predisposti dalla Commissione.
I verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione non sono soggetti all’obbligo di deposito presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e una copia rimane conservata negli archivi della Commissione.
Conciliazioni relative al licenziamento nei contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015
La Commissione svolge le conciliazioni relative al licenziamento nei
contratti a tutele crescenti (art. 6, D. Lgs. 23/2015 e s.m.i.).
Parte datoriale dovrà presentarsi munita di
assegno circolare emesso in conformità alle previsioni dell’art. 6, D. Lgs. 23/2015 come modificato dall’art. 3, D. L. 87/2018.
Vedi il modello di verbale di conciliazione con offerta conciliativa ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 23/2015 e s.m.i. predisposto dalla Commissione
I verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi alla Commissione non sono soggetti all’obbligo di deposito presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e una copia rimane conservata negli archivi della Commissione.
Accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015)
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e alle dimissioni del lavoratore con effetti immediati e irrevocabili.
Nel caso di lavoratrice durante il periodo di
gravidanza e dei genitori durante i
primi tre anni di vita del bambino, la risoluzione consensuale e le dimissioni devono comunque essere convalidate dinanzi al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 55 D. Lgs. n. 151/2001).
Per la procedura di trasmissione telematica del modulo di dimissioni attraverso la Commissione vedi qui
Patti individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.)
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla sottoscrizione di patti individuali di
modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione (art. 2103, co. 6, c.c.) nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Vedi il modello di accordo predisposto dalla Commissione.
Clausole elastiche nel part time (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015)
Dinanzi alla Commissione è possibile procedere alla sottoscrizione di
clausole elastiche nel part time (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015), con indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonchè la misura massima dell'aumento.
Clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010)
Le parti possono concordemente affidare la
risoluzione arbitrale della controversia alla Camera Arbitrale ai sensi dell’art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010.
La devoluzione alla
Camera Arbitrale della controversia è effettuata per iscritto dalle parti con disposizione espressa cui stabiliscono, in deroga all’art. 824 bis cod. proc. civ., che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
La procedura arbitrale si svolge nel rispetto del principio del contradditorio.
Le parti possono presenziare personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma 4, cod. civ.
Tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla Commissione (art. 80, D. Lgs. n. 276/2003)
La Commissione svolge il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione.
In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito dei necessari poteri conferiti con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia.
La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, presentata dalle parti e dai terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti e che intendano presentare ricorso giurisdizionale avverso la certificazione, è spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e copia della detta richiesta, a cura della parte istante, deve essere trasmessa - con le medesime modalità - alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.
PER SAPERNE DI PIÙ
Silvia Ciucciovino, Voce
Certificazione dei contratti di lavoro, Treccani on line
http://www.treccani.it/enciclopedia/certificazione-dei-contratti-di-lavoro_%28Diritto-on-line%29/
Ilario Alvino, Voce
Conciliazione [Dir. Lav.], Treccani on line
http://www.treccani.it/enciclopedia/conciliazione-dir-lav_(Diritto-on-line)/