Negoziazione assistita
L’art. 2-ter, d.l. 132/2014 (convertito dalla l. 162/2014), introdotto dal d.lgs. 149/2022, con effetto dal 28/2/2023, ha stabilito la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. ed ha sancito che il relativo accordo deve essere trasmesso, a cura delle parti, entro 10 giorni, ad una delle Commissioni di certificazione di cui all’art. 76, d.lgs. 276/2003.

La Commissione di certificazione dell’Università Roma Tre offre un servizio di ricezione ed archiviazione, anche in conformità alle regole in materia di protezione dei dati personali, al costo di 150 euro oltre iva.

La trasmissione dell’accordo di negoziazione assistita alla Commissione di certificazione dell’Università Roma Tre deve avvenire con la procedura di seguito descritta.



ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO

La trasmissione dell’Accordo avviene sulla base dell’adesione (modulo di adesione – scarica qui) alla Convenzione quadro (convenzione quadro – scarica qui), che deve essere indicata nell’istanza di trasmissione. L’adesione può essere effettuata anche dal singolo professionista o dagli studi professionali per i propri clienti.



ISTANZA

L’istanza di trasmissione dell’accordo di negoziazione assistita deve essere effettuata dalle Parti richiedenti avvalendosi dell’apposito modulo predisposto dalla Commissione (istanza – scarica qui), compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dalla parte istante. Il modulo può essere trasmesso da una delle parti dell’Accordo o dai legali che hanno prestato assistenza all’Accordo di negoziazione muniti di apposita delega (fac simile di delega – scarica qui).



All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

1) Accordo di negoziazione assistita.
In caso di accordo di negoziazione assistita perfezionato in modalità telematica, la copia trasmessa deve essere formata e sottoscritta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 82/2005;
In caso di accordo di negoziazione assistita perfezionato in modalità analogica, la sottoscrizione delle parti deve essere certificata dagli avvocati che hanno prestato assistenza con firma digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005;
2) Modulo di informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali (scarica qui), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente da ciascuna parte dell’Accordo e dagli avvocati che hanno prestato assistenza all’Accordo;
3) Modulo contenente i dati per l’emissione della fattura elettronica (scarica qui); la fattura sarà intestata ad un unico soggetto indicato nell’istanza e nel modulo per l’emissione della fattura elettronica e non sarà prevista la ripartizione dei costi tra le Parti istanti.
4) Dichiarazione degli avvocati (scarica qui) che hanno assistito le Parti di aver verificato, sotto la propria responsabilità, di aver accertato il rispetto delle norme di legge e che le Parti fossero dotate dei poteri necessari alla sottoscrizione dell’accordo.



MODALITA’ TRASMISSIONE

La trasmissione dell’istanza e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente mediante PEC della parte istante al seguente indirizzo PEC della Commissione di certificazione dell’Università Roma Tre: negoziazione.assistita@ateneo.uniroma3.it

Non saranno prese in considerazione istanze trasmesse da posta elettronica non certificata.

L’oggetto dell’email di trasmissione dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: “Istanza di trasmissione– nomi delle parti – data di stipula”.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la dott.ssa Roberta Salvatori al seguente indirizzo email: roberta.salvatori@uniroma3.it

Accettazione della trasmissione e deposito dell’Accordo
La Commissione accetta la trasmissione dell’Accordo esclusivamente con le modalità definite della presente Procedura e previa verifica della correttezza e completezza della documentazione richiesta.
Il deposito dell’Accordo si perfeziona con la formale comunicazione che, a seguito delle suddette verifiche, la Commissione effettuerà con apposita comunicazione PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’istanza di trasmissione. La comunicazione della Commissione conterrà una copia informatica dell’Accordo con l’attestazione di avvenuto deposito, firmata digitalmente dalla Commissione e con indicazione del numero di protocollo.

In ogni caso, l’efficacia della trasmissione e del deposito è subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento degli oneri dovuti.

Pagamento degli oneri dovuti
Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 5 giorni dalla ricezione della medesima, notificata elettronicamente e in copia di cortesia a mezzo PEC. Non potranno essere accettati versamenti a mezzo bonifico effettuati prima dell’emissione della fattura. Le Parti, una volta effettuato il bonifico secondo le modalità di cui sopra, dovranno trasmettere copia della relativa distinta a mezzo PEC all’indirizzo: negoziazione.assistita@ateneo.uniroma3.it
News